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Rinunzia all'eredità

Pagina aggiornata al 19/02/2021

COS’ E’

Un erede può decidere di non accettare l’eredità destinatagli, manifestando espressamente la rinuncia. Tale comportamento di solito avviene quando i debiti gravanti sull’eredità sono maggiori dei crediti. In questo modo i creditori del defunto non potranno rivolgersi a chi rinuncia all’eredità per soddisfare i propri diritti. I creditori del rinunziante, però, possono farsi autorizzare ad accettare l’eredità in nome e per conto del rinunziante, per rifarsi su di essa limitatamente ai propri crediti.

La rinuncia all’eredità non può essere:

  • sottoposta ad un condizione
  • sottoposta a un termine
  • limitata ad una parte dell’eredità

Se nel frattempo nessuno ha acquisito l’eredità, la rinuncia può essere revocata fino a prescrizione del diritto (10 anni).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Artt. 519 e segg. cod. civ

CHI PUO’ RICHIEDERLO

L’erede.

Termini per la presentazione:

  • se si è in possesso dei beni ereditari: tre mesi dal decesso
  • se non si è in possesso dei beni ereditari: fino a 10 anni dal decesso (termine di prescrizione del diritto di accettazione o rinuncia)

E’ importante che la rinuncia venga fatta prima della denuncia di successione e che chi rinuncia non abbia alienato un bene di proprietà del defunto.

La domanda per rinuncia all’eredità può essere fatta in modo unico per tutti gradi di parentela, a patto che tutti i rinunzianti si presentino personalmente.

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI

Con dichiarazione contenente la rinuncia redatta dal notaio o dalla cancelleria del Tribunale Ordinario del circondario in cui si è aperta la successione.

I documenti da allegare sono:

  • certificato di morte in carta semplice;
  • copia del documento d’identità valido del defunto e dei rinunzianti;
  • copia del codice fiscale del defunto e dei rinunzianti;
  • se esiste un testamento, copia conforme della sua pubblicazione con l’indicazione degli estremi di registrazione;
  • non titolarità dei beni immobili;
  • documento che attesti l’esposizione debitoria del de cuius.

DOVE SI RICHIEDE

Tribunale di Cremona – Via dei Tribunali 13, 26100 Cremona (CR). 
Cancelleria Volontaria Giurisdizione, primo piano – lato destro. 
Tel. 0372/548570
E’ NECESSARIO FISSARE UN APPUNTAMENTO TELEFONICO.
Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12.

QUANTO COSTA

Per la rinuncia:

  • 2 marche da bollo da euro 16,00;
  • È previsto il pagamento di una tassa di euro 200,00 con modello F23 per la quale è necessario rivolgersi all’Agenzia delle Entrate;
  • Diritti di copia (VEDI TABELLA) per il rilascio della copia conforme dell’atto.

 

Per gli incapaci (minori, interdetti, inabilitati e i soggetti beneficiari delle amministrazioni di sostegno) è necessario presentare un’istanza al Giudice Tutela, allegando la seguente documentazione:

  • Certificato di morte in carta semplice;
  • Copia del documento d’identità valido del defunto e dei rinunzianti;
  • se esiste un testamento, copia conforme della sua pubblicazione con l’indicazione degli estremi di registrazione;
  • non titolarità dei beni immobili;
  • documento che attesti l’esposizione debitoria del de cuius.

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Vi ricordiamo che, non essendo un servizio di consulenza legale, non è possibile richiedere informazioni specifiche e personalizzate su singoli casi.