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Separazione consensuale
COSA E’
E’ la separazione che intercorre tra i coniugi quando vi è consenso fra loro. Qualora mancasse tale consenso sarà necessaria una separazione di tipo giudiziale.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Art. 158 cod. civ. ; artt. 706 e segg. cod. proc. civ.; art. 711 cod. proc. Civ;
- D.L. 12-9-14 N. 132, convertito in Legge n. 162/14;
- D.L. N. 132/14 convertito con legge 10-11-14 n. 162.
CHI PUO’ RICHIEDERLO
- I coniugi in maniera congiunta, davanti all’ ufficiale dello Stato Civile in uno dei rispettivi comuni di residenza;
- I coniugi in maniera congiunta, con la mediazione assistita davanti ad un avvocato;
- I coniugi in maniera congiunta, con l’assistenza obbligatoria di un avvocato difensore davanti al Tribunale.
COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI
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Vi è la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. Possono usufruire di tale servizio i coniugi in assenza: di figli minori, figli incapaci, figli maggiorenni economicamente non autosufficienti. L’accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale ad eccezione dell’assegno di mantenimento o assegno divorzile e verrà unicamente indicato che si perviene alla separazione ovvero al divorzio. I tempi per la domanda di divorzio sono: 6 mesi nel caso di separazione consensuale; 1 anno nel caso di separazione giudiziale.
Per accedere al servizio è necessario prendere un appuntamento con l’ufficio di Stato Civile. Il giorno dell’appuntamento entrambi i coniugi dovranno presentarsi con:
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà debitamente compilata;
- Documento d’identità in corso di validità;
- Ricevuta di versamento di euro 16;
- Copia del provvedimento di omologa di separazione consensuale ovvero della sentenza di separazione giudiziale.
L’Ufficiale dello Stato Civile deciderà poi con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell’accordo). Nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile per confermare o meno l’accordo sottoscritto in precedenza. La conferma dell’accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione. La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo. (www.comune.cremona.it)
- E’ un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia. La convenzione in materia di separazione e divorzio non si applica in presenza di: figli minori, figli maggiorenni incapaci, figli maggiorenni economicamente non sufficienti. L’accordo non potrà contenere beni patrimoniali contesi. L’accordo raggiunto a seguito di convenzione produce gli effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni. L’avvocato è obbligato a trasmettere copia autentica dello stesso, con visto del PM, entro il termine di 10 giorni all’ufficiale dello Stato Civile nel luogo in cui il matrimonio fu trascritto;
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È necessario presentare ricorso al Presidente del Tribunale (quello della residenza o del domicilio di almeno uno dei coniugi), con le firme di entrambi i coniugi. La domanda contiene la richiesta dei coniugi di comparire davanti al Presidente del Tribunale per ottenere il decreto di omologazione della separazione. All'udienza di comparizione davanti al Presidente del Tribunale i coniugi devono presentarsi personalmente, salvo gravi e comprovati motivi (in questi casi è possibile essere rappresentati da avvocato munito di procura speciale notarile) e munirsi del verbale di comparizione contenente le condizioni. Documenti da presentare unitamente alla domanda:
- atto integrale di matrimonio (da richiedere nel Comune dove il matrimonio è stato celebrato) :
- stato di famiglia;
- certificato di residenza;
- nota di iscrizione a ruolo;
- copia documento d’identità;
- copia codice fiscale.
DOVE SI RICHIEDE
Tribunale di Cremona – Via dei Tribunali 13, 26100 Cremona (CR).
Cancelleria Civile, piano primo – lato destro.
Tel. 0372/548526
Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle ore 12.00.
QUANTO COSTA
- Contributo unificato per separazione consensuale Euro 43,00