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Separazione consensuale

Pagina aggiornata al 24/02/2020

COSA E’

E’ la separazione che intercorre tra i coniugi quando vi è consenso fra loro. Qualora mancasse tale consenso sarà necessaria una separazione di tipo giudiziale.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Art. 158 cod. civ. ; artt. 706 e segg. cod. proc. civ.; art. 711 cod. proc. Civ;
  • D.L. 12-9-14 N. 132, convertito in Legge n. 162/14;
  • D.L. N. 132/14 convertito con legge 10-11-14 n. 162.

CHI PUO’ RICHIEDERLO

  1. I coniugi in maniera congiunta, davanti all’ ufficiale dello Stato Civile in uno dei rispettivi comuni di residenza;
  2. I coniugi in maniera congiunta, con la mediazione assistita davanti ad un avvocato;
  3. I coniugi in maniera congiunta, con l’assistenza obbligatoria di un avvocato difensore davanti al Tribunale.

COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI

  1. Vi è la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. Possono usufruire di tale servizio i coniugi in assenza: di figli minori, figli incapaci, figli maggiorenni economicamente non autosufficienti. L’accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale ad eccezione dell’assegno di mantenimento o assegno divorzile e verrà unicamente indicato che si perviene alla separazione ovvero al divorzio. I tempi per la domanda di divorzio sono: 6 mesi nel caso di separazione consensuale; 1 anno nel caso di separazione giudiziale.

    Per accedere al servizio è necessario prendere un appuntamento con l’ufficio di Stato Civile. Il giorno dell’appuntamento entrambi i coniugi dovranno presentarsi con:

    • Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà debitamente compilata;
    • Documento d’identità in corso di validità;
    • Ricevuta di versamento di euro 16;
    • Copia del provvedimento di omologa di separazione consensuale ovvero della sentenza di separazione giudiziale.

    L’Ufficiale dello Stato Civile deciderà poi con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell’accordo). Nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile per confermare o meno l’accordo sottoscritto in precedenza. La conferma dell’accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione. La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo. (www.comune.cremona.it)

  2. E’ un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia. La convenzione in materia di separazione e divorzio non si applica in presenza di: figli minori, figli maggiorenni incapaci, figli maggiorenni economicamente non sufficienti. L’accordo non potrà contenere beni patrimoniali contesi. L’accordo raggiunto a seguito di convenzione produce gli effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni. L’avvocato è obbligato a trasmettere copia autentica dello stesso, con visto del PM, entro il termine di 10 giorni all’ufficiale dello Stato Civile nel luogo in cui il matrimonio fu trascritto;
  3. È necessario presentare ricorso al Presidente del Tribunale (quello della residenza o del domicilio di almeno uno dei coniugi), con le firme di entrambi i coniugi. La domanda contiene la richiesta dei coniugi di comparire davanti al Presidente del Tribunale per ottenere il decreto di omologazione della separazione. All'udienza di comparizione davanti al Presidente del Tribunale i coniugi devono presentarsi personalmente, salvo gravi e comprovati motivi (in questi casi è possibile essere rappresentati da avvocato munito di procura speciale notarile) e munirsi del verbale di comparizione contenente le condizioni. Documenti da presentare unitamente alla domanda:
    • atto integrale di matrimonio (da richiedere nel Comune dove il matrimonio è stato celebrato) :
    • stato di famiglia;
    • certificato di residenza;
    • nota di iscrizione a ruolo;
    • copia documento d’identità;
    • copia codice fiscale.

DOVE SI RICHIEDE

Tribunale di Cremona – Via dei Tribunali 13, 26100 Cremona (CR). 
Cancelleria Civile, piano primo – lato destro.
Tel. 0372/548526
Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle ore 12.00.

QUANTO COSTA

  • Contributo unificato per separazione consensuale Euro 43,00

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Vi ricordiamo che, non essendo un servizio di consulenza legale, non è possibile richiedere informazioni specifiche e personalizzate su singoli casi.