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Amministrazioni di sostegno

Pagina aggiornata al 08/05/2017

COSA E’

E' un nuovo istituto finalizzato a tutelare le persone che, per effetto di una menomazione fisica oppure psichica, si trovano nell'impossibilità di provvedere, anche parzialmente o in via temporanea, ai propri interessi: anziani, disabili fisici o psichici, alcolisti, tossicodipendenti, malati gravi e terminali, persone colpite da ictus, ecc

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 9/01/2004 n. 6 (G.U. 19/01/2004 n. 14)

CHI PUO’ RICHIEDERLO

La domanda può essere presentata senza l’assistenza di un legale:

  • dal coniuge o dalla persona stabilmente convivente
  • dai parenti entro il 4° grado o dagli affini entro il 2° grado
  • dal beneficiario personalmente
  • dal pubblico ministero

I responsabili dei servizi sanitari e sociali, ove vengano a conoscenza di situazioni di disagio tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono obbligati a proporre ricorso o darne notizia al pubblico ministero.

COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI

Il ricorso deve essere presentato su apposito modulo al Giudice Tutelare.

La documentazione da allegare è la seguente:

  • copia integrale dell’atto di nascita del beneficiario, da richiedere nel Comune di nascita;
  • certificato di residenza e stato di famiglia del beneficiario;
  • documentazione medica (relazione sanitaria / certificazione medica attestante le patologie nonché il grado di capacità di intendere e di volere o la totale incapacità e le eventuali residue capacità del beneficiario);
  • certificato di riconoscimento dell’invalidità civile;
  • documentazione sulle condizioni di vita personale del beneficiario ( es. relazione sociale del CSE e del CPS frequentato, relazione della comunità, ecc…);
  • documentazione relativa alla situazione patrimoniale ( A- pensione di anzianità, pensione di invalidità, eventuale assegno di accompagnamento. B- stipendi percepiti per l’attività lavorative, rendite provenienti da affitti, somme depositate su conti correnti o investite, proprietà immobiliari, ecc…);
  • eventuale certificato medico che attesti l’impossibilità del beneficiario di recarsi in Tribunale per la convocazione (in tal caso l’esame avverrà nel luogo in cui il beneficiario si trova);copia documento d’indentità del ricorrente e del beneficiario.

DOVE SI RICHIEDE

Tribunale di Cremona – Via dei Tribunali 13, 26100 Cremona (CR). 
Cancelleria Volontaria Giurisdizione, primo piano – lato destro. 
Tel. 0372/548570 
Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00.

QUANTO COSTA

  • Esente da contributo unificato
  • 1 marca da bollo (€ 27,00)
  • Diritti di copia (vedi TABELLA DEI DIRITTI DI COPIA)

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Per maggiori dettagli e informazioni o consulenza relativi all'apertura di una amministrazione di sostegno (es. compilazione istanze e modelli), rivolgersi a:

  • ASST CREMONA - Ufficio Protezione Giuridica (UPG)
    Via S. Sebastiano, 14 - Cremona - Edificio A - Uff. 25
    Tel. 0372/497833 - Fax. 0372/497851
    E-mail: protezionegiuridica@asst-cremona.it
    Orari ufficio: riceve su appuntamento
  • ASST CREMA - Ufficio Protezione Giuridica (UPG)
    Via Gramsci, 13
    Tel. 0373/899369 - 0373/899329 - Fax. 0373/899342
    E-mail: protezionegiuridica.crema@aslcremona.it
    Orari ufficio: riceve su appuntamento
  • ASST CREMONA - Ufficio Protezione Giuridica - Sede di CASALMAGGIORE
    c/o U.O. Consultorio Familiare Integrato
    Via Azzo Porzio, 73
    Tel. 0375/284145 - Fax. 0375/284171
    E-mail: protezionegiuridica.casal@asst-cremona.it
    Orari ufficio: riceve su appuntamento

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Vi ricordiamo che, non essendo un servizio di consulenza legale, non è possibile richiedere informazioni specifiche e personalizzate su singoli casi.