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Espropriazioni di beni immobili

Pagina aggiornata al 24/08/2016

COSA E’

E’ una forma di espropriazione che caratterizza i beni immobili che sono nella disponibilità del debitore. E’ definito immobile tutto ciò che è incorporato al suolo o unito saldamente e per destinazione permanente alla riva; sono mobili tutti gli altri beni. La vendita avviene con modalità senza incanto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 491 cod. proc. civ. e segg. (Legge 14/5//2005 n. 80 e Legge 23/2/2006 n. 51)

CHI PUO’ RICHIEDERLO

L'espropriazione forzata inizia con il pignoramento che consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario notifica al debitore, su richiesta del creditore.

COME SI DEPOSITA e DOCUMENTI

Il creditore deve depositare telematicamente nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento da parte dell’ufficiale giudiziario al creditore, pena l’inefficacia del pignoramento. 

DOVE SI RICHIEDE

Tribunale di Cremona – Via Tribunali 13, 26100 Cremona (CR). 
Cancelleria Esecuzioni Immobiliari – piano terra. 
Tel. 0372/548573
Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle ore 12.00

Moduli standard

Moduli presenti sul sito web del Tribunale nella sezione Servizi al Cittadino alla voce modulistica.

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