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Ammissione tardiva di crediti

COSA E’

È la domanda di ammissione allo stato passivo dopo che questo è stato dichiarato esecutivo da un decreto del giudice e fino al momento in cui non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 52 Legge fallimentare (R. Decr. 16/3/1942 n. 267) modificato dal Decr. Lgs. 9/1/2006 n. 5 e Decr. Lgs. 12/9/2007 n.169

CHI PUO’ RICHIEDERLO

I creditori o altri interessati.

COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI

La domanda di ammissione al passivo deve essere indirizzata al Giudice delegato e deve contenere:

  • nome e cognome del creditore
  • indicazione della somma
  • indicazione del titolo da cui il credito deriva
  • indicazione delle ragioni di prelazione
  • indicazione dei documenti giustificativi

Se il creditore non è domiciliato nel comune in cui ha sede il Tribunale, la domanda deve contenere l'elezione del domicilio nel comune stesso; in caso contrario tutte le notificazioni al creditore saranno effettuate presso la cancelleria del Tribunale (del luogo ove l'imprenditore ha la sua sede principale).

DOVE SI RICHIEDE

Tribunale di Cremona – Via Tribunali 13, 26100 Cremona (CR). 
Cancelleria Fallimenti e Recupero Crediti, piano ammezzato – lato sinistro. 
Tel. 0372/548532 
Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00

QUANTO COSTA

Esente da bollo.

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