Tribunale di Cremona
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Ammissione tardiva di crediti
COSA E’
È la domanda di ammissione allo stato passivo dopo che questo è stato dichiarato esecutivo da un decreto del giudice e fino al momento in cui non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 52 Legge fallimentare (R. Decr. 16/3/1942 n. 267) modificato dal Decr. Lgs. 9/1/2006 n. 5 e Decr. Lgs. 12/9/2007 n.169
CHI PUO’ RICHIEDERLO
I creditori o altri interessati.
COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI
La domanda di ammissione al passivo deve essere indirizzata al Giudice delegato e deve contenere:
- nome e cognome del creditore
- indicazione della somma
- indicazione del titolo da cui il credito deriva
- indicazione delle ragioni di prelazione
- indicazione dei documenti giustificativi
Se il creditore non è domiciliato nel comune in cui ha sede il Tribunale, la domanda deve contenere l'elezione del domicilio nel comune stesso; in caso contrario tutte le notificazioni al creditore saranno effettuate presso la cancelleria del Tribunale (del luogo ove l'imprenditore ha la sua sede principale).
DOVE SI RICHIEDE
Tribunale di Cremona – Via Tribunali 13, 26100 Cremona (CR).
Cancelleria Fallimenti e Recupero Crediti, piano ammezzato – lato sinistro.
Tel. 0372/548532
Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00
QUANTO COSTA
Esente da bollo.