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Legittimazione dei figli

Pagina aggiornata al 09/06/2016

COSA E’

La legittimazione permetteva l’attribuzione della qualità di figlio legittimo a colui che è nato fuori del matrimonio (norma abrogata, VEDI NORMATIVA DI RIFERIMENTO).

Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome del padre. Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre. Nel caso di minore età del figlio, i genitori  devono presentare ricorso al  Tribunale competente,  che deciderà circa l'assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore, ove capace di discernimento

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Art. 280 cod. civ. e segg.

L’art. 1, co. 10, della l. 219/2012 dispone l’espressa abrogazione della Sezione II del Capo II del Titolo VII del Libro Primo del codice civile ( Della legittimazione dei figli naturali) ( artt. 280-290 c.c.) , essendo venuta meno, anche dal punto di vista formale e letterale, ogni differenza tra la prole, con conseguente irrilevanza di tutte le norme che prevedevano la «legittimazione» e ne disciplinavano la procedura. Pertanto, a far tempo dall’entrata in vigore della legge, nell’ipotesi di genitori che riconoscano il figli nell’atto di matrimonio, fattispecie finora espressamente prevista e disciplinata dall’art. 283 c.c. , in relazione all’attribuzione del cognome si applica l’art. 262 c.c. ( Cognome del figlio), non potendo più ricorrere l’ipotesi contemplata nel D.P.D. 396/2000, all’art. 33 ( Disposizioni sul cognome), al comma 1, prima parte ( «Il figlio legittimo ha il cognome del padre»).

  • Art. 262 c.c.

CHI PUO’ RICHIEDERLO

I genitori del minore (anche uno solo).

COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI

L'interessato deve presentare domanda al Tribunale del Comune dove è registrato l’atto di nascita del minore, allegando:

  • la copia dell’atto di nascita del minore;
  • la fotocopia dei documenti d’identità del padre e della madre;
  • la copia dell’atto di riconoscimento del genitore.

Dopo il deposito del ricorso in cancelleria, il Tribunale emette un provvedimento di attribuzione del cognome. La cancelleria, d’ufficio, invia il provvedimento definitivo di attribuzione del cognome all’ufficiale di Stato Civile del Comune presso il quale è avvenuta la registrazione del riconoscimento. Nel caso di mancato accordo tra i genitori e di domanda presentata da uno solo di essi, viene fissata un’udienza collegiale, all’esito della quale viene emesso un verbale soggetto ad omologazione.

DOVE SI RICHIEDE

Se il figlio è maggiorenne:

Tribunale di Cremona – Via dei Tribunale n. 13 , 26100 Cremona (CR).

Cancelleria Volontaria Giurisdizione, primo piano – lato destro.

Tel. 0372/548570

Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle ore 12.00.

QUANTO COSTA

1 marca da bollo da euro 27,00.

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