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Ammortamento buoni fruttiferi e libretti di risparmio
COSA E’
Riguarda i seguenti titoli:
- Buoni fruttiferi
- Libretti di risparmio nominativi o al portatore
- Polizze, certificati o altri documenti nominativi o al portatore. Essi devono essere dimostrazione di un titolo o valore depositato in istituti di credito autorizzati.
Quando uno di questi titoli viene smarrito, distrutto o sottratto il possessore può chiederne l’ ammortamento per renderlo inefficace verso terzi ed assicurarsi che venga pagato a chi di dovere. In questo modo è anche possibile avere il duplicato del titolo.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Artt. 2006 – 2016 – 2027 cod. civ.; Legge 30/7/1951 n. 948
CHI PUO’ RICHIEDERLO
- Per buoni fruttiferi: l’intestatario o chiunque ne dimostri il diritto
- Per libretti di risparmio nominativi: l’intestatario o chiunque ne dimostri il diritto
- Per libretti di risparmio o deposito al portatore: il possessore
COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI
Chi è legittimato a chiedere il duplicato del titolo deve fare denuncia dell’accaduto all’istituto di credito che lo ha emesso, presso la sede in cui il titolo è pagabile. Nella denuncia vanno inseriti tutti gli elementi necessari per far capire che il richiedente ha davvero il diritto di ottenere il duplicato. Vanno inoltre comunicati l’identificativo del titolo e le circostanze nelle quali lo si è perso o distrutto.
Se il titolo in questione è un libretto al portatore, il richiedente deve fare ricorso al Tribunale del luogo in cui si trova l’istituto di credito a cui si è fatta denuncia. Il ricorso va presentato entro 15 giorni dalla denuncia stessa. Copia del decreto va trasmessa anche all’istituto emittente, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
In aggiunta occorre:
- comunicare lo smarrimento, distruzione o sottrazione all’istituto che ha emesso il titolo, con raccomandata o altro mezzo che certifichi l’avvenuta comunicazione
- sporgere denuncia all’autorità giudiziaria mediante Polizia o Carabinieri etc.
Il Presidente del Tribunale risponderà con un decreto di ammortamento, col quale si dichiara il titolo non valido e si autorizza la banca a rilasciare il duplicato (o a pagare la somma relativa). Per importi inferiori a € 22.000.000 il Presidente del Tribunale dispone, in luogo della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, l’affissione in banca.
Il termine per il rilascio del duplicato deve essere superiore a 90 giorni e inferiore a 180 giorni dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale e/o affissione, secondo quanto disposto dal Presidente nel decreto.
Nel caso di titoli rappresentativi di depositi bancari al portatore (libretti o certificati) il richiedente deve portare copia della richiesta di ammortamento con il timbro di avvenuto deposito all’istituto che ha rilasciato il titolo (banca o posta).
Quando l’istituto che lo ha emesso riceve la denuncia, appone l’avviso ai detentori del titolo perché essi facciano opposizione entro 90 giorni, o riconsegnino il titolo stesso. Al termine dei 90 giorni l’istituto creditizio può consegnare il duplicato al richiedente, se non sono pervenute opposizioni o non sia stato recuperato il titolo stesso.
DOVE SI RICHIEDE
Tribunale di Cremona – Via Tribunali 13, 26100 Cremona (CR).
Cancelleria Volontaria Giurisdizione ed Esecuzioni, primo piano – lato destro.
Tel. 0372/548570.
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle ore 12,00
QUANTO COSTA
- contributo unificato (€ 98)
- 1 marca da bollo (€ 27,00)
Per il certificato di non interposta opposizione da richiedere in cancelleria civile:
- 2 marche da bollo (€ 16,00 ciascuna)
- 1 marca da bollo (€ 3,68)