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Rimozione dei sigilli dai beni ereditati
COS’E’
Attraverso la rimozione vengono tolti i sigilli presenti sui beni ereditati a patto che siano trascorsi almeno 3 giorni dalla loro apposizione. In casi eccezionali il giudice può comunque anticipare la rimozione con decreto motivato.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Artt. 762 e segg. cod. proc. civ.
CHI PUO’ RICHIEDERLO
Possono fare richiesta:
- gli eredi
- l’esecutore testamentario
- i creditori
Se tra gli eredi figurano incapaci o minori non emancipati, per la rimozione bisognerà aspettare la nomina di un tutore o di un curatore speciale.
È possibile fare opposizione alla rimozione dei sigilli può farlo attraverso un ricorso al giudice o inserendo una dichiarazione nel processo verbale di apposizione. Il giudice provvederà con ordinanza non impugnabile.
Dopo la decisione del giudice, un ufficiale nominato per procedere all’inventario si occuperà della rimozione dei sigilli, a meno che l’inventario non sia necessario (in quel caso ad occuparsene sarà il cancelliere del Tribunale, o il cancelliere del giudice di pace laddove il comune in questione non sia sede di Tribunale).
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI
Per il verbale di rimozione dei sigilli si segue la stessa procedura del verbale di apposizione. La rimozione va chiesta con istanza da proporre mediante ricorso al Tribunale competente, cioè quello dell’ultimo domicilio del defunto. Nei comuni dove non esiste Tribunale è competente il Giudice di Pace.
I documenti da allegare all’istanza sono:
- il certificato di morte in carta semplice;
- la copia conforme del testamento in bollo (solo se esistente);
- una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui sono elencati gli eredi (da fare in Comune).
DOVE SI RICHIEDE
Tribunale di Cremona – Via dei Tribunali 13, 26100 Cremona (CR).
Cancelleria Volontaria Giurisdizione, primo piano – lato destro.
Tel. 0372/548570
Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00.
QUANTO COSTA
- contributo unificato (€ 98,00)
- 1 marca da bollo (€ 27,00)
- È previsto il pagamento di una tassa tramite modello F23 per la quale è necessario rivolgersi all’Agenzia dell’Entrate.
Compenso per il cancelliere:
- nulla se effettuato in orario di servizio;
- in orario diverso si applica il compenso straordinario previsto dalla vigente tabella.