salta al contenuto

Procedimenti relativi agli atti dello stato civile

Pagina aggiornata al 09/06/2016

COSA E’

Servono per correggere, creare o cancellare atti dello stato civile comunale. Servono anche per opporsi nel caso in cui un ufficiale di stato civile rifiuti di:

  • ricevere una dichiarazione;
  • accogliere una richiesta di trascrizione, annotazione o altro adempimento.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Artt. 95 e segg. del d.p.r. 3/11/2000 n.396

CHI PUO’ RICHIEDERLO

Chi ha necessità di:

  • modificare un atto dello stato civile;
  • ricostruire un atto smarrito o distrutto;
  • formare un atto omesso;
  • cancellare un atto registrato per sbaglio;
  • opporsi al rifiuto di un ufficiale di stato civile di accogliere una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, annotazione o altro adempimento.

COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI

Presentando ricorso al Tribunale del circondario in cui si trova l’ufficio di stato civile in cui si è registrato l’atto o presso il quale si vuole eseguire l’adempimento. Il Tribunale raccoglierà le informazioni che servono sentendo il Pubblico Ministero, l’interessato e, se serve, anche il Giudice Tutelare. A questo punto provvederà alla decisione in camera di consiglio con decreto motivato. I decreti di correzione sono inviati d’ufficio all’ufficiale dello stato civile. Qualora si voglia rettificare o cancellare un atto dello stato civile ricevuto da autorità estere ma trascritto in Italia, lo si può fare in Italia. Se si vuole formare un atto omesso o non disponibile ma che era da registrare in Italia, lo si può fare presso il Tribunale nel cui circondario andava registrato l’atto in Italia. Ai sensi dell’art.98, quando si correggono (d’ufficio o su istanza) gli errori materiali di scrittura commessi dall’ufficiale di stato civile, quest’ultimo deve avvisare gli interessati ed il Pubblico Ministero del luogo in cui si è registrato l’atto. Chiunque voglia fare opporsi a tali correzioni, ha la possibilità di fare con ricorso al Tribunale entro 30 giorni da quando riceve il suddetto avviso. Quando la correzione riguarda atti di autorità diplomatica o consolare, l’eventuale ricorso va presentato al Tribunale nel cui circondario si è registrato (o andava registrato) l’atto.

DOVE SI RICHIEDE

Tribunale di Cremona – Via dei Tribunali 13, 26100 Cremona (CR). 
Cancelleria Volontaria Giurisdizione, primo piano – lato destro. 
Tel. 0372/548570 
Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle ore 12.00.

QUANTO COSTA

  • Esenzione dal contributo unificato
  • Diritti forfetizzati per notifiche (€ 27).

Questa scheda ti ha soddisfatto?




Vi ricordiamo che, non essendo un servizio di consulenza legale, non è possibile richiedere informazioni specifiche e personalizzate su singoli casi.