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Opposizione al procedimento di ordinanza-ingiunzione

Pagina aggiornata al 06/02/2020

COSA E’

L'ordinanza–ingiunzione è un atto della pubblica amministrazione con il quale si notifica al soggetto il tipo di violazione e l'ammontare di una sanzione pecuniaria per la stessa prevista. Questa fase è successiva al decorso del termine per il pagamento in misura ridotta possibile nel termine indicato nel verbale di accertamento dell'infrazione ("multa"). Il termine per l'opposizione è di 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza–ingiunzione (60 giorni se l'interessato risiede all'estero).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Artt. 22 e 23 Legge 24/11/81 n.689; art. 204 C.d.S.

CHI PUO’ RICHIEDERLO

Il ricorso deve essere presentato personalmente dall’intestatario dell’infrazione (se si tratta di società, dal suo legale rappresentante) oppure da un avvocato munito di regolare mandato.

COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI

Il ricorso va richiesto:

  • Ai Giudici di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione se

    • la sanzione in contestazione ha importo sino a € 20.000
    • si tratta di una violazione al codice della strada (competenza esclusiva, art. 204 bis C.d.S.)
  • Al Tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione:

    • se la sanzione in contestazione è di importo superiore a € 20.000
    • se è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima (ad eccezione di quelle previste dal codice della strada e dalla normativa sugli assegni da presentare in ogni caso al Giudice di Pace)
    • in tutti i casi in materia di:
      • tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro
      • previdenza e assistenza obbligatoria
      • urbanistica ed edilizia
      • tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette
      • igiene degli alimenti e delle bevande
      • società e di intermediari finanziari
      • tributaria e valutaria

L'opposizione si propone tramite ricorso in carta semplice e deve contenere:

  • l'indicazione delle parti
  • le motivazioni per le quale si ritiene non "illegittimo" il provvedimento
  • ciò che si vuole ottenere con pronuncia del giudice

Al ricorso bisogna allegare

  • verbale di accertamento;
  • cartella esattoriale;
  • ordinanza prefettizia;
  • busta con il timbro per la notifica;
  • l'atto notificato, da depositarsi nella cancelleria del giudice adito, contenente altresì la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune ove ha sede il giudice adito;
  • una fotocopia degli eventuali documenti che si intendono allegare;
  • contributo unificato.

È ammessa, inoltre, la proposizione di opposizione con unico ricorso avverso più ordinanze–ingiunzioni emesse dalla stessa autorità.

DOVE SI RICHIEDE

A seconda del tipo di contestazione visto sopra:

  • Giudice di Pace– Corso Vittorio Emanuele 21, 26100 Cremona (CR). 
    Tel. 0372/548402 – 404 Orario: lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00.Il sabato dalle ore 9 alle ore 12 solo per gli atti urgenti.
  • Tribunale di Cremona – Via dei Tribunali 13, 26100 Cremona (CR). 
    Tel. 0372/548561-533 
    Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00.

QUANTO COSTA

Contributo unificato a seconda dello scaglione in base al valore della causa (vedi Tabella)

APPROFONDIMENTO

La procedura di opposizione a ordinanza-ingiunzione è molto simile all’iter da seguire in caso di ricorso avverso verbali di violazione del codice della strada; al contrario, in caso di opposizione alla cartella esattoriale i passi da compiere risultano essere differenti. Di seguito vengono forniti alcuni utili chiarimenti.

Il ricorso avverso il verbale di violazione del codice della strada può essere alternativamente proposto, entro 30 gg. dalla notificazione, innanzi al Giudice di Pace ed entro 60 gg innanzi al Prefetto.

Se si fa ricorso al Prefetto contro le ordinanze–ingiunzioni emesse dallo stesso è poi possibile proporre opposizione al Giudice di Pace entro 30 gg. dalla loro notificazione.

L’atto che si intende impugnare deve essere stato notificato o immediatamente contestato: non è previsto il ricorso avverso il preavviso di accertamento.

Il procedimento si svolge in contraddittorio tra le parti, in udienza innanzi al Giudice, e termina con l’emanazione di una decisione del Giudice di Pace che può essere:

  • ordinanza di inammissibilità del ricorso (perché il ricorso è presentato da persona non legittimata o é presentato oltre i termini o è già stato effettuato il pagamento della sanzione o é è già stato presentato ricorso al Prefetto ecc.)
  • ordinanza di convalida (emessa qualora il ricorrente, parte attrice, non si presenti alla prima udienza di comparizione senza addurre alcun legittimo impedimento);
  • sentenza di rigetto (costituisce titolo esecutivo);
  • sentenza di accoglimento (con la quale annulla l’atto di accertamento).

Il soggetto che presenta ricorso deve avere la legittimazione attiva e deve essere il destinatario del verbale:

  • il trasgressore (deve essere identificato come tale nel verbale di contestazione a lui indirizzato)
  • il genitore, tutore o chi ne fa le veci (per illeciti commessi da minori o soggetti che non hanno la capacità d’agire);
  • il responsabile in solido del veicolo oggetto della violazione (proprietario del veicolo o usufruttuario o l’acquirente con patto riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, ai sensi dell’art. 196 del C.d. S.; (per i ciclomotori l’intestatario del contrassegno d’identificazione);
  • il legale rappresentante od amministratore delegato della persona giuridica (società od impresa) titolare del veicolo
  • organo munito della rappresentanza esterna per gli enti pubblici proprietari del veicolo sanzionato
  • altri obbligati in solido (nei rapporti di vigilanza, direzione ed autorità ai sensi della Legge 689/81)

L’opposizione alla cartella esattoriale è possibile solo quando vi siano stati vizi di procedura nella sua formazione; in particolare quando sia mancata la notifica del verbale di accertamento di violazione al Codice della Strada o addirittura manchi la contestazione o l’accertamento dell’infrazione.

Se al contrario il verbale è stato elevato e notificato regolarmente (e non è stato opposto) è diventato titolo esecutivo, pertanto i successivi atti della Pubblica Amministrazione, il ruolo e le cartelle esattoriali, non possono più essere impugnati per vizi antecedenti secondo la normativa degli artt. 22 e 23 L. 689/81 (che come detto disciplina l’opposizione a sanzione amministrativa).

In quest’ultima ipotesi chi riceve una cartella esattoriale e ritenga che la pretesa sanzionatoria sia estinta oppure contesti la regolarità formale della cartella (vizi di forma attinenti il procedimento di esecuzione esattoriale e gli avvisi di mora) deve proporre l’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi ai sensi degli artt. 615 e ss. cod. proc. civ. (N.B. il termine è di 5 giorni dalla notifica della cartella esattoriale).

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