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Copie di atti e documenti amministrativi e giudiziari

Pagina aggiornata al 19/07/2016

COSA E’

Ogni atto, documento o provvedimento depositato presso un ufficio giudiziario può essere richiesto in copia. Nello specifico, gli atti amministrativi e giudiziari di interesse della parte possono essere trasmessi in copia semplice o autentica purché nel rispetto della normativa vigente in merito alla privacy.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Artt. 743 e segg. cod. proc. civ.

Art. 16 decies D.L. 179/12

CHI PUO’ RICHIEDERLO

Chiunque ne abbia interesse (per gli atti amministrativi). In genere le parti in causa e i loro difensori (per quelli giudiziari).

Nello specifico, le categorie di interessati posso essere:

  • tutto il pubblico
  • quella categoria specifica di persone aventi diritto per legge
  • coloro i quali ricevono l’autorizzazione dell’ufficio statale competente per legge
  • solo gli uffici e le autorità individuati dalla legge nel caso specifico

COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI

Per il rilascio delle copie ci si può rivolgere a:

  • il pubblico ufficiale che ha emesso l’originale
  • il pubblico ufficiale che conserva o tiene in deposito l’originale
  • il pubblico ufficiale a cui va prodotto il documento
  • un notaio, un cancelliere, un segretario comunale o chi altri sia stato incaricato del sindaco, anche se questi è impiegato in un comune diverso da quello di residenza dell’interessato.

L’autenticazione delle copie degli atti amministrativi può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Tutte le copie poste su supporto informatico sostituiscono gli originali a tutti gli effetti di legge, purché siano fatte in conformità all’originale autenticata da un notaio o da chi altri ne abbia la facoltà.

Per quanto riguarda il PCT, la nuova norma afferma che i difensori (ma anche il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, nonché il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale), quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell’attestazione di conformità equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento.

DOVE SI RICHIEDE

In tutte le cancellerie del Tribunale, a seconda dell’affare trattato.

Tribunale di Cremona – Via dei Tribunali 13, 26100 Cremona (CR).

QUANTO COSTA

Per le copie di atti e documenti relativi al processo è richiesto il versamento di un contributo che varia in base al numero di pagine rilasciate e in base all’urgenza (si veda la TABELLA DEI DIRITTI DI COPIA della presente guida).

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Vi ricordiamo che, non essendo un servizio di consulenza legale, non è possibile richiedere informazioni specifiche e personalizzate su singoli casi.