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Espropriazioni di beni mobili

Pagina aggiornata al 24/08/2016

COSA E’

E’ una forma di espropriazione che caratterizza i beni mobili che sono nella disponibilità del debitore.

Dopo aver ricevuto istanza da parte del creditore e dopo aver provveduto alla notifica degli atti (titolo e precetto) al debitore, l'ufficiale giudiziario si reca nella casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti munito del titolo esecutivo ed inizia la ricerca dei beni da pignorare.

Non sono considerati beni pignorabili:

  • Quelli dichiarati impignorabili da speciali disposizioni di legge (art.545 c.p.c.; artt. 170, 326, 828, 1558, 1881,1923, 2117, 2531, 2614 c.c.)
  • le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto
  • l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi (sono tuttavia esclusi i mobili, meno letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato)
  • i beni commestibili e quelli combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi
  • le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio
  • le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione
  • gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, salve eccezioni

Trascorsi almeno dieci giorni dal giorno del pignoramento ed entro quarantacinque giorni da questo, il creditore ha l'onere di chiedere istanza di assegnazione o vendita delle cose pignorate.

La vendita può essere effettuata senza incanto oppure a mezzo di commissionario.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 491 cod. proc. civ. e segg. (Legge 14/5//2005 n. 80 e Legge 23/2/2006 n. 51)

CHI PUO’ RICHIEDERLO

L'espropriazione forzata inizia con il pignoramento che consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario notifica al debitore, su richiesta del creditore.

COME SI DEPOSITA e DOCUMENTI

Espropriazione mobiliare presso il debitore (articolo 518, sesto comma c.p.c.):

  • il creditore deve depositare telematicamente nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti del processo verbale, titolo esecutivo e precetto, entro quindici giorni dalla consegna degli stessi da parte dell’ufficiale giudiziario al creditore, pena l’inefficacia del pignoramento.

Espropriazione mobiliare presso il terzo (articolo 543, quarto comma c.p.c.):

  • il creditore deve depositare telematicamente nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna degli stessi da parte dell’ufficiale giudiziario al creditore, pena l’inefficacia del pignoramento.

DOVE SI RICHIEDE

Tribunale di Cremona – Via Tribunali 13, 26100 Cremona (CR).
Cancelleria Esecuzioni Mobiliari, piano terra.
Tel. 0372/548573 
Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00

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Vi ricordiamo che, non essendo un servizio di consulenza legale, non è possibile richiedere informazioni specifiche e personalizzate su singoli casi.