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Istanza di fallimento

COSA E’

E’ un atto con il quale viene richiesto il fallimento di un imprenditore commerciale

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art.6 della legge fallimentare come modificato dal Decr. Lgs. 9/1/2006 n. 5 e Decr. Lgs. 12/9/2007 n.169

CHI PUO’ RICHIEDERLO

L'istanza può essere presentata da:

  • uno o più creditori
  • il debitore stesso
  • il pubblico ministero
  • l'erede nel caso di imprenditore defunto, purché l'eredità non sia già confusa con il suo patrimonio

COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI

L'istanza si propone al Tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa, cioè la sede in cui si trova il centro di direzione e amministrazione della stessa.

Se la sede principale è all'estero, il fallimento può essere dichiarato in Italia, là dove l'imprenditore ha la sede secondaria più importante.

I documenti da allegare sono :

  • Certificato visura CCIAA della società (obbligatorio)
  • Certificato camerale sui protesti (eventuale)
  • Copia ultimo bilancio oppure una situazione patrimoniale aggiornata
  • Il titolo, in originale o copia autentica, a fondamento del credito (decreto ingiuntivo, cambiali protestate, atto di pignoramento, fatture, etc.)

DOVE SI RICHIEDE

Tribunale di Cremona – Via Tribunali 13, 26100 Cremona (CR). 
Cancelleria Fallimenti, piano ammezzato – lato sinistro. 
Tel. 0372/548532 
Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00

QUANTO COSTA

  • contributo unificato (€ 98)
  • 1 marca da bollo (€ 27,00)

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Vi ricordiamo che, non essendo un servizio di consulenza legale, non è possibile richiedere informazioni specifiche e personalizzate su singoli casi.